COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza. (21E01910)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 10
Gazzetta 15 del 23/02/2021
Scadenza Concorso: 25/03/2021
Bando Completo
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati, che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
Servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo
della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo
2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, il quale dispone che
il personale militare e delle Forze di polizia rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva n. 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonchè in materia di processo civile», concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'ordinamento
militare»;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive
modificazioni e integrazioni recante «Disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del Sistema
pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e
imprese (S.P.I.D.), nonchè dei tempi e delle modalità di adozione
del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente l'individuazione dei titoli
di studio e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonchè
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante
«Definizione della classe del corso di laurea magistrale in
giurisprudenza»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre
2009, n. 233, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e
lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorità gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Considerata l'opportunità che, alle prove concorsuali successive
a quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e
rigorosa selezione nonchè la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del
ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di
finanza. Dei posti disponibili:
a) uno è riservato agli ufficiali in ferma prefissata, con
almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza.
Tale posto è assegnato alla specialità amministrazione;
b) nove sono destinati agli altri cittadini italiani in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2. Tali posti sono
ripartiti tra le seguenti specialità:
1) uno per amministrazione;
2) due per telematica;
3) due per infrastrutture;
4) tre per sanità;
5) uno per veterinaria.
2. È possibile concorrere per una sola categoria di posti e una
sola specialità di cui al comma 1.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali),
eventuale, cui non sarà sottoposto il candidato al posto di cui al
comma 1, lettera a);
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;
e) l'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in
servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
f) una prova orale;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera.
4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili anche connesse
all'eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da
COVID-19, la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere,
rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla
data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei
vincitori, anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente
autorizzate dall'Autorità di Governo.