MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale.
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 5
Gazzetta 78 del 06/10/2020
Scadenza Concorso: 05/11/2020
Bando Completo
IL DIRETTORE GENERALE
del personale, delle risorse e per l'attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile
del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 311 della predetta legge n.
145 del 2018, che prevede, al fine di far fronte alle eccezionali
esigenze gestionali degli istituti penitenziari per minorenni, la
dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per
la giustizia minorile e di comunità è incrementata di sette
posizioni di livello dirigenziale non generale e il Ministero della
giustizia è autorizzato, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali,
a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato
fino a sette unità di personale di livello dirigenziale non
generale;
Visto altresi' il comma 311-bis, dello stesso art. 1, della legge
n. 145 del 2018, inserito dall'art. 1, comma 418, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, sono determinate le modalità ed i criteri per le
assunzioni del personale di cui al comma 311;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 concernente
«Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni» e,
in particolare, l'art. 7, comma 5 relativo alla direzione dei centri
per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili, ove si
prevede che alla direzione dei centri per la giustizia minorile e
degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che
abbiano svolto significative attività nel settore minorile e che
siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art.
3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse
alla natura del servizio o ad oggettive necessità
dell'amministrazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 1-ter,
che prevede in deroga all'art. 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto
legislativo, che il personale della carriera dirigenziale
penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento, nonchè gli
articoli 35, sul reclutamento del personale, e 38, sull'accesso dei
cittadini degli stati membri della Unione europea e 52, comma 1-bis,
sull'inquadramento e la progressione in carriera dei dipendenti
pubblici;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la «Delega al
Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»;
Visti in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge n. 154
del 2005 che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo è
chiamato a rispettare nell'adozione dei decreti legislativi
attuativi, alla lettera b) prevede quello della «previsione
dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente
dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di
ogni immissione dall'esterno»; nonchè l'art. 2, comma 1, della
medesima legge secondo cui «in considerazione della particolare
natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla
carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro
è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico»;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante
«Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della
legge 27 luglio 2005, n. 154», e in particolare l'art. 4, comma 3,
secondo cui, «per l'ammissione al concorso è richiesta la
cittadinanza italiana, un'età non superiore a quella stabilita dal
regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127, nonchè il possesso delle qualità morali e
di condotta prescritte dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 concernente
l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Visto l'art. 3, commi 4 e 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56
recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 99, recante «Regolamento concernente l'organizzazione
del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 giugno 2015, n. 84»;
Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2015 concernente
l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e
di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la
definizione dei relativi compiti, nonchè l'organizzazione delle
articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, commi
1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84;
Visto l'art. 1, commi 300 e 360 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sul reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni
con modalità semplificate;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione del 25 maggio 2020, recante
l'individuazione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di
cinque dirigenti di istituto penale per i minorenni, di livello
dirigenziale non generale, ai sensi dell'art. 1, comma 311-bis, legge
30 dicembre 2018, n. 145;
Considerato che nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario
del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sussiste
una vacanza di organico pari a cinque unità;
Attesa, pertanto, la necessità di procedere alla emanazione
della procedura concorsuale finalizzata alla assunzione di cinque
dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non
generale, ruolo di dirigente di istituto penale minorile;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla
carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a
tempo indeterminato, di dirigenti di livello dirigenziale non
generale, ruolo di dirigente di istituto penale per i minorenni.
2. Il quindici per cento dei suddetti posti, pari a numero uno,
è riservato ai dipendenti dell'amministrazione inquadrati nella III
area funzionale del ruolo comparto funzioni centrali ovvero nei ruoli
direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 3 del presente bando e con almeno tre
anni di effettivo servizio in tali posizioni.
3. La predetta riserva è valutata esclusivamente all'atto della
formazione della graduatoria finale di merito.
4. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati
interni sono conferiti ai candidati utilmente collocati in
graduatoria.
5. Il Ministero della giustizia si riserva la facoltà di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso nonchè le connesse
attività di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso in
ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili,
nonchè in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2020 - 2021.
6. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».