COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di tremilacinquecentottantuno allievi carabinieri in ferma quadriennale.
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 3581
Gazzetta 16 del 25/02/2020
Scadenza Concorso: 26/03/2020
Bando Completo
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente
disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazioni delle unità da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli
636, 703, 706, 707, 708 e 2199, nonchè l'art. 2186, che fa salva
l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle
direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni
generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della
Difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010 n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonchè di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visti gli articoli 708 comma 1-bis, 783-bis, 973 comma 2-bis e
2203-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della
sanità militare, datata 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207
recante «Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei
parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art.
625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.
183, rubricato «Specificità delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», dell'art. 51,
comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra
gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'età, al
titolo di studio, all'efficienza fisica e al profilo
psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708 e
successive modifiche);
Considerato che la cadenza annuale del concorso per il
reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si
evince dall'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010
mediante un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti
sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in
ciascun anno una sola domanda;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche
l'applicabilità di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la più recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen. , 28
luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014,
n. 100; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis,
16.7.2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I
bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tribunale amministrativo regionale
Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026);
Ravvisata l'opportunità di prevedere una prova preliminare cui
sottoporre i candidati nel caso in cui il numero delle domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
Valutata la necessità di disporre, per esigenze di impiego in
Trentino-Alto Adige, di personale in possesso dell'attestato di
bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
Valutata la necessità, per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri, di disporre di personale conoscitore della lingua
tedesca (non in possesso dell'attestato di bilinguismo), nonchè
conoscitore/madrelingua araba, cinese, albanese o di altri idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano;
Ritenuta l'esigenza di garantire la più aderente e stabile
distribuzione delle risorse organiche sul territorio nazionale,
prevedendone il prevalente impiego in aree ove maggiormente
necessitano;
Ritenuta la necessità di favorire, mediante il reclutamento di
personale in possesso di particolari titoli di studio e
qualificazioni, l'alimentazione di posizioni organiche di profilo
specialistico, con particolare riguardo per quelle in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. È indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per il
reclutamento di tremilacinquecentottantuno allievi carabinieri in
ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri. I posti a concorso sono cosi' ripartiti:
a) duemilaquattrocentoquarantanove riservati, ai sensi
dell'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;
b) millecento riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e
707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini
italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il
limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che
abbiano già prestato servizio militare;
c) trentadue agli allievi carabinieri in ferma quadriennale,
riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11,
ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni.
2. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso con le modalità di cui all'art. 3, i candidati:
a) debbono optare per una delle riserve di posti di cui al
precedente comma 1, essendo consentito concorrere per una sola di
esse;
b) se candidati per le riserve di posti di cui al precedente
comma 1, lettere a) e b), hanno facoltà di esprimere preferenza per
la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare ai sensi
dell'art. 708, comma 1-bis e dell'art. 973, comma 2-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. È stabilito in centoquarantaquattro il numero dei vincitori
di concorso da designare per la formazione e per l'impiego
specialistici di cui al precedente comma 2, lettera b), secondo le
modalità indicate nell'art. 20. Dette unità saranno ripartite in
numero di:
a) sessantacinque riservate ai candidati vincitori del concorso
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) settantanove riservate ai candidati vincitori del concorso
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
4. Il numero dei posti di cui ai precedenti commi 1 e 3 potrà
essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche
con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, resta altresi' impregiudicata la facoltà di revocare o annullare
il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,
di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili nè prevedibili, nonchè in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero
impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno 2020.
In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri
provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».