MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avviso di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego, finalizzata all'assunzione di centonove conducenti di automezzi, area II, a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana.

Regione: Lazio
Provincia: Rieti
Posti a Concorso:
Gazzetta 4 del 14/01/2020
Scadenza Concorso: 00/00/0000

 

 

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione

Visto lo statuto degli impiegati statali dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
successive modificazioni;
Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive
modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del
lavoro» ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni concernenti
lo Stato e gli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
settembre 1987, n. 392, in tema di modalità e criteri per
l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del citato art.
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 35 comma 1,
lettera b), e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
nuovo codice della strada e in particolare gli articoli numeri 115,
116, 119, 126 e 126-bis in tema di requisiti per la guida dei
veicoli, patente di guida e requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida, durata e conferma della
validità della patente di guida, patente a punti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del
nuovo codice della strada;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'art. 50
commi 1-quater e 1-quinquies;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»
nonchè l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante linee guida
sulle procedure concorsuali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro n. 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'ordinamento militare, e in particolare l'art. 1014
(Riserve di posti nel pubblico impiego);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio
delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il contratto collettivo nazionale per il personale non
dirigente del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non dirigenziale del Ministero della giustizia - quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010 e in particolare la
allegata tabella A, relativa all'ordinamento professionale del
personale dell'amministrazione giudiziaria;;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, cosi' come
modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni» e in particolare dell'art. 14, commi 10-quater e 10-sexies
che cosi' rispettivamente stabiliscono: «Quando si procede
all'assunzione di profili professionali del personale
dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti
nelle liste di collocamento a norma dell'art. 35, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa
amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure
assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio
aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di
collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di
preferenza di cui all'art. 50 commi 1-quater e 1-quinquies del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114» e «Per le medesime finalità di
cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma
399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad
effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato, nel limite di milletrecento unità di seconda e terza
area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno
2019»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
giugno 2019, e in particolare l'art. 7 e la allegata tabella 7, che,
nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, autorizzano conseguentemente il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ad assumere
a tempo indeterminato, tra l'altro, quattrocento unità di personale
non dirigenziale, da inquadrare nell'area funzionale seconda,
posizione retributiva F1 (trecento delle quali già oggetto del
precedente avviso di selezione per operatori giudiziari del 4 ottobre
2019);
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante
«Disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» e, in
particolare, l'art. 15-bis, secondo il quale «Per far fronte alla
necessità di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici
giudiziari del distretto della Corte di appello di Genova nonchè per
garantire il regolare andamento dell'attività giudiziaria in ragione
dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi
uffici, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere in
via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel
biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un
contingente massimo di cinquanta unità di personale amministrativo
non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione
giudiziaria», di modo che, considerate le assunzioni già disposte ai
sensi della normativa speciale e avuto riguardo alle esigenze degli
uffici del Distretto ligure-toscano e alle scoperture di organico nei
singoli profili, appare ragionevole prevedere l'assunzione a tempo
indeterminato presso gli uffici del Distretto della Corte di appello
di Genova di ulteriori nove unità di personale non dirigenziale
nella qualifica di conducente di automezzi;
Considerato altresi' che sussiste la corrispondenza di posti
vacanti in dotazione organica per la figura di conducente di
automezzi;
Preso atto della sussistenza di idonea copertura finanziaria
complessiva;

Dispone:


Art. 1


Posti disponibili


1. È indetta una procedura di assunzione per il reclutamento,
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16
legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centonove unità di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo
professionale di conducente di automezzi, da inquadrare nell'area
funzionale seconda, posizione retributiva F1.
2. Tali posti sono ripartiti secondo quanto previsto nella
tabella A, allegata al presente provvedimento.