MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Indizione, per l'anno 2018, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e di perito agrario laureato. (18E04983)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: N.a.
Gazzetta 41 del 25/05/2018
Scadenza Concorso: 24/06/2018
Bando Completo
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti agrari;
Vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ed in
particolare il Titolo III;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente
la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonchè
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio
2015, n. 107;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1,
comma 52;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a
norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in
particolare l'art. 15, comma 8, il quale dispone che «Il diploma
rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali,
è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici
di analogo indirizzo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei
relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 sopracitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
del 31 luglio 2017, n. 134, recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'allegato D contenente la
tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti
dall'ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre
2016, recante «Nomina dei Ministri», con il quale la Sen. Valeria
Fedeli è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, recante
regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della libera professione di perito agrario, il quale, all'art. 1,
comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica
sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione, d'ora in avanti denominato «Regolamento»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei», cosi' come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Disciplina delle classi di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631,
della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17
maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli
ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e
le attività culturali - Turismo»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12
ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;
Visto il decreto del Direttore generale degli ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai Direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
Provincie di Trento e Bolzano;
Visto il Regolamento per lo svolgimento della pratica
professionale e dell'attività tecnico-agricola subordinata approvato
dal Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari
laureati il 14 gennaio 2011;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed
agrotecnico e condiviso dall'ufficio di Gabinetto con nota prot. n.
27133 del 28 settembre 2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli
di accesso agli esami di Stato;
Visto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.)
per il Lazio presentato dal Consiglio nazionale degli agrotecnici e
agrotecnici laureati avverso l'ordinanza del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 aprile 2017, n.
224, recante indizione dell'esame di Stato per l'abilitazione alla
professione di agrotecnico per l'anno 2017, il cui procedimento di
merito, n. R.G. 6347/2017, risulta a tutt'oggi in corso;
Vista l'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sez. III-bis, n. 3980/2017, emessa
nell'ambito del giudizio su richiamato, nella parte in cui ha
riconosciuto, fra gli altri, che «la fissazione al 30 settembre del
termine per il completamento del tirocinio risulta ragionevole e
coerente con le esigenze organizzative dell'amministrazione
resistente»;
Vista l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez. VI, n.
4253/2017, R.G. 6392/2017, di riforma della su menzionata ordinanza
del tribunale amministrativo regionale Lazio n. 3980/2017, nella
parte in cui ha statuito: «L'istanza cautelare è assistita da fumus
quanto all'impugnazione proposta quanto all'art. 2, comma 3, e
all'art. 5, comma 2 dell'ordinanza. Non vi è infatti motivo di
scostarsi dalla non contestata prassi delle sessioni di esame passate
per cui erano ammessi a parteciparvi coloro i quali avessero maturato
il prescritto periodo di tirocinio sino al giorno precedente a quello
della prima prova»;
Dato atto che il ricorso presentato dal Consiglio nazionale degli
agrotecnici e agrotecnici laureati avverso la richiamata ordinanza
del Ministro n. 224 del 2017 è stato discusso nel merito e
trattenuto per la decisione da parte dei giudici amministrativi
all'udienza del 24 aprile 2018, non risultando ad oggi depositata la
relativa pronuncia;
Attesa l'urgenza di provvedere all'adozione della presente
ordinanza per assicurare il regolare svolgimento degli esami di Stato
per l'abilitazione alla professione di perito agrario per l'anno
2018;
Ritenuto di dover dare attuazione all'ordinanza del Consiglio di
Stato sez. VI, n. 4253/2017, R.G. 6392/2017, nelle more del deposito
della sentenza del tribunale amministrativo regionale Lazio di
definizione del giudizio di merito, R.G. 6347/2017;
Ritenuto di estendere i principi affermati nella richiamata
ordinanza del Consiglio di Stato anche al presente provvedimento per
ragioni di uniformità di trattamento;
Ordina:
Art. 1
1. È indetta, per l'anno 2018, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
agrario e di perito agrario laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei
conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si
applicano le seguenti definizioni:
candidato perito agrario: il candidato in possesso di:
diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario
conseguito presso un Istituto tecnico agrario statale, paritario o
legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al
settore «Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e
agroindustria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88, unitamente al possesso di uno dei requisiti
previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F e G della
presente ordinanza;
candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata
alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario
nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree
magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi'
come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza,
nonchè i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree
magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella
tabella B della presente ordinanza, è unica per tutti i candidati di
cui al precedente comma.