MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, riservato ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo da ammettere alla frequenza dell'8° corso triennale (2018-2021). (18E02781)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 24
Gazzetta 25 del 27/03/2018
Scadenza Concorso: 26/04/2018

 

 

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modifiche
e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli
orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di
servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modificazioni e
integrazioni con particolare riferimento agli artt. 679, comma 1
lett. a), 683, comma 1, 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n.
2512 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il
personale militare e i decreti del Presidente della Repubblica in
data 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre
2016, al foglio n. 202 - e in data 31 luglio 2017 - registrato alla
corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688 - relativi alla
sua conferma nell'incarico;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.
8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e
brigadieri dei carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del
Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri in data 22 agosto 2012
e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità
che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanità militare, recante «Modalità tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato codice
dell'Ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
Ritenuto di non ricorrere a quanto contemplato dall'art. 688,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 che prevede,
per il solo concorso pubblico per l'ammissione al corso biennale (ora
triennale) per allievi marescialli dell'Arma dei Carabinieri, la
facoltà di avvalersi dello scorrimento della graduatoria approvata
nei 18 mesi precedenti subordinatamente a una «motivata
determinazione ministeriale»;
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 17
ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, può trovare
applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la lettera n. 127/1-2 del 4 gennaio 2018 con cui il Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di
programmazione per l'emanazione del bando di concorso per il
reclutamento di ventiquattro allievi marescialli in possesso
dell'attestato di bilinguismo riferito al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni, da ammettere alla frequenza dell'8° corso triennale
per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei
Carabinieri;
Vista la nota M_D SSMD 0020390 dell'8 febbraio 2018 con cui lo
Stato maggiore della difesa ha rilasciato il prescritto «nulla osta»
all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione all'8° corso
triennale di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori
dell'Arma dei Carabinieri in possesso del suddetto attestato di
bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;
Ravvisata la necessità di indire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di ventiquattro allievi
marescialli in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da
ammettere alla frequenza dell'8° corso triennale per allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri,

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di ventiquattro allievi marescialli del ruolo Ispettori
dell'Arma dei carabinieri riservato, ai sensi dell'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574,
ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla frequenza
dell'8° corso triennale (2018-2021).
2. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno
devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione
all'8° corso triennale (2018-2021) di cinquecentotrentasei allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, indetto
con decreto dirigenziale n. 129892 del 22 febbraio 2018.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili nè
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare
formale comunicazione mediante avviso che verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La Direzione generale si riserva altresi' la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sarà dato avviso nei siti internet «www.difesa.it» e
«www.carabinieri.it», definendone le modalità. Il citato avviso
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.