COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessantuno allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2018/2019. (18E01528)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 61
Gazzetta 13 del 13/02/2018
Scadenza Concorso: 15/03/2018

 

 

Bando Completo

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Visti gli articoli 316, 317 e 320 del Codice civile;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo
della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo
2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed
infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai
fini dell'inidoneità»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonchè
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorità gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonchè in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visti gli articoli 583, 584, 586 e 587 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti l'accertamento
dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo
della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Viste le «Linee guida per l'implementazione del nuovo sistema
addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota militare -
edizione giugno 2013 (Integrated Pilot Training System 2020)»,
approvate dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonchè dei tempi e delle modalità di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dei candidati appartenenti
a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del
citato decreto legislativo n. 66/2010;
Considerata l'opportunità che alle prove concorsuali successive
a quella preliminare venga ammesso un numero di concorrenti idonei
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
nonchè la copertura dei posti messi a concorso;

Determina:

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto per l'anno accademico 2018/2019 un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di 61 allievi
ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale
all'Accademia della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
a) cinquantacinque sono destinati al comparto ordinario di cui:
(1) uno è riservato ai candidati in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o superiore;
(2) uno è riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio;
b) sei sono destinati al comparto aeronavale di cui:
(1) tre alla specializzazione «pilota militare»;
(2) tre alla specializzazione «comandante di stazione e
unità navale».
3. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti comparti e specializzazioni.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova preliminare consistente in test logico-matematici e
culturali (eventuale per il comparto aeronavale);
b) prova scritta di cultura generale;
c) prove di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
e) accertamento dell'idoneità attitudinale;
f) prove orali;
g) prova facoltativa di una lingua straniera;
h) prova facoltativa di informatica;
i) valutazione dei titoli;
j) visita medica di controllo per i concorrenti per la
specializzazione «pilota militare»;
k) accertamento dell'idoneità al pilotaggio per i concorrenti
per la specializzazione «pilota militare»;
l) visita medica di incorporamento.
5. Il corso di accademia ha inizio nella data stabilita dal
Comando generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da
frequentare, per due anni, nella qualità di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente).
Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di
applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).
6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle
rispettive graduatorie uniche di merito, il numero dei posti a
concorso, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei
vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente
autorizzate dall'Autorità di Governo, nonchè di esigenze
attualmente non valutabili nè prevedibili.