MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali anno accademico 2017-2018. (17E07194)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: N/a
Gazzetta 74 del 29/09/2017
Scadenza Concorso: 06/10/2017

 

 

Bando Completo

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2016, n.
293, con cui la Sen. Valeria Fedeli è stata nominata Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e,
in particolare, il Capo III;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e
successive modificazioni, recante modifiche alla disciplina del
concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17,
commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del predetto decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che l'accesso alle
scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed
esame, e il comma 6 secondo il quale le prove di esame hanno
contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole. La votazione finale è espressa in sessantesimi.
Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del
punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari,
valutato per un massimo di dieci punti;
Visto il decreto del Ministro dell'università, della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni,
concernente il Regolamento recante norme per l'istituzione e
l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni
legali, e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che
alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame,
indetto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della
giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che
prevede, altresi', che nel bando siano indicate le sedi e la data
della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le
necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle
prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato
l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonchè le
modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 relativo al
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al
Regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante
«Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonchè in
materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005,
n. 150» e, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 11
dicembre 2001, n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del
diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi
dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 10, comma 3, e 11,
comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense e, in
particolare, l'art. 41, comma 9, in forza del quale «il diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni
legali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del
compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato
per il periodo di un anno»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che
stabilisce, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e dell'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1),
della legge 25 luglio 2005, n. 150, che il numero complessivo dei
laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di
specializzazione nell'anno accademico 2017/2018 è pari a 3.600
unità;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 3 maggio 2012;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso
nell'adunanza del 19 aprile 2017, che si è espresso favorevolmente
all'accreditamento della Scuola di specializzazione per le
professioni legali proposta in convenzione dall'Università degli
studi della Tuscia e dalla Link Campus University;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'accreditamento della Scuola
di specializzazione per le professioni legali in convenzione tra
l'Università degli studi della Tuscia e la Link Campus University,
attribuendo alla stessa un numero di posti pari a venti unità,
considerato il numero complessivo dei laureati in Giurisprudenza,
vecchio e nuovo ordinamento, presso i due atenei nell'anno 2016;
Considerato che, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 16,
comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e
dell'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005,
n. 150, il numero complessivo dei laureati da ammettere alle scuole
di specializzazione nell'anno accademico 2017/2018 è diminuito
rispetto agli anni accademici precedenti;
Ritenuto, pertanto, di modificare la distribuzione dei posti
disponibili tra le varie sedi rispetto al precedente anno accademico
2016/2017, seguendo il criterio della decurtazione di 10 unità a
ciascuna delle 7 sedi (Urbino, Tor Vergata, Modena, Siena,
Campobasso, Università Europea di Roma e Parthenope) che negli
ultimi tre anni hanno registrato comparativamente il minor rapporto
tra il numero dei candidati presenti e il numero dei posti banditi;
Ravvisata la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 4 del
decreto 21 dicembre 1999, n. 537, all'indizione del concorso
nazionale per titoli ed esame per l'accesso alle scuole di
specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico
2017-2018;

Decreta:

Art. 1

Indizione del concorso

1. Per l'anno accademico 2017-2018 è indetto un concorso
pubblico per titoli ed esame per l'ammissione alle scuole di
specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell'art. 16,
comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art.
4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. La prova d'esame si svolge il giorno 26 ottobre 2017 su tutto
il territorio nazionale, presso le università sedi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali indicate nell'allegato 1,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle scuole, determinato in 3.600 unità, è ripartito tra
le scuole di specializzazione secondo quanto indicato nell'allegato 1
al presente bando.