MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Indizione, per l'anno 2017, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato. (17E02824)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 32 del 28/04/2017
Scadenza Concorso: 29/05/2017

 

 

Bando Completo

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Vista la legge 5 aprile 1969, n. 119, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante
il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e
di licenza della scuola media;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali, cosi' come
modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89, di
conversione al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ed in
particolare il Titolo III;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1,
comma 52;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1961, n. 1222, recante «Sostituzione degli orari e dei programmi di
insegnamento negli istituti tecnici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei
relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015 sopracitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
in particolare l'Allegato D contenente la tabella di confluenza dei
percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2016, al n.
293, recante «Nomina dei Ministri», con il quale la sen. Valeria
Fedeli è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, come
modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.
447, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale, il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami
hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione, d'ora in avanti denominato
«Regolamento»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei», cosi' come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Disciplina delle classi di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631,
della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17
maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli
ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e
le attività culturali - Turismo»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12
ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale per gli ordinamenti
scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai direttori degli
uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Province di
Trento e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e
agrotecnico e condiviso dall'ufficio di Gabinetto con nota prot. n.
27133 del 28 settembre 2015 che riconosce l'accesso ai sopracitati
esami per coloro che siano in possesso del diploma afferente al
settore «Tecnologico», di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 secondo le confluenze di cui
all'Allegato D;
Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale,
reso in data 29 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli
di accesso agli esami di Stato;

Ordina:


Art. 1


1. È indetta, per l'anno 2017, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale e di perito industriale laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei
conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si
applicano le seguenti definizioni:
candidato perito industriale: il candidato in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale
capotecnico, del diploma di maturità tecnica di perito industriale,
ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito
presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto,
ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
secondo le confluenze di cui all'Allegato D del predetto decreto del
Presidente della Repubblica, unitamente al possesso di uno dei
requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F e G
della presente ordinanza. Ai sensi dell'art. 1-septies, comma 2,
della legge 26 maggio 2016, n. 89 detti candidati potranno essere
ammessi alla sessione d'esame per un periodo di cinque anni dalla
data di entrata in vigore della medesima legge e, quindi, entro il 29
maggio 2021;
candidato perito industriale laureato: il candidato in possesso
di:
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata
alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal consiglio universitario
nazionale in data 29 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree
magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi'
come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza,
nonchè i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree
magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella
Tabella B della presente ordinanza, suddivisi per specializzazioni,
è unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.