COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo del «ruolo speciale» del Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2016. (16E02737)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 46 del 10/06/2016
Scadenza Concorso: 11/07/2016
Bando Completo
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1967, n. 429, e successive modificazioni, recante «Documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali, e dei militari di
truppa della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art.
4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di Polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e
gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonchè
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorità gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonchè in materia di processo civile», concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'ordinamento
militare»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante «Proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonchè misure urgenti per la sicurezza»;
Ritenuto di non dover riservare posti ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, non sussistendo le condizioni di
cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, in quanto l'aliquota di tale personale attualmente in
servizio presso i Reparti della provincia di Bolzano e in quelli
aventi competenza regionale è pari al fabbisogno delle unità
occorrenti per l'espletamento dei compiti di istituto;
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo del
«ruolo speciale» della Guardia di finanza per l'anno 2016.
2. Uno dei quindici posti disponibili è riservato agli ufficiali
in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto
mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza.
3. I restanti 14 (quattordici) posti messi a concorso sono
riservati alle seguenti categorie:
a) 7 (sette) agli ispettori del Corpo in possesso del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l'iscrizione
a corsi di laurea previsti da università statali, e che, alla data
di indizione del presente bando, rivestono il grado di maresciallo
aiutante;
b) 6 (sei) agli altri ispettori del Corpo in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta
l'iscrizione a corsi di laurea previsti da università statali, e
che, al 1° gennaio 2016, hanno almeno sette anni di anzianità nel
ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'art. 35, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero
tre anni di anzianità nel ruolo di provenienza, se reclutati ai
sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto
legislativo;
c) 1 (uno) ai militari del Corpo in servizio permanente in
possesso di un diploma di laurea ovvero di una laurea specialistica o
magistrale, o titolo equipollente, tra quelli previsti dalla tabella
«A» allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001.
4. Può essere presentata istanza di partecipazione per una sola
delle categorie di posti di cui ai commi 2 e 3.
5. Al concorso non può partecipare il personale del ruolo
ispettori che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione, sia in possesso di specializzazioni
o abilitazioni del servizio aereo o del servizio navale.
6. I militari del Corpo in servizio che, nel periodo di
effettuazione delle prove concorsuali di cui agli articoli 11, 12, 19
e 20, risultino impiegati in missione internazionale all'estero sono
rinviati d'ufficio al primo concorso utile successivo a quello di
rientro in sede, semprechè in possesso dei requisiti di cui all'art.
2.
Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso con un
punteggio finale di merito superiore a quello riportato dall'ultimo
candidato dichiarato vincitore della presente procedura relativamente
alla categoria di posti per cui hanno partecipato, sono avviati al
relativo corso di formazione, in esito al quale si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 24.
7. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare, eventuale, per i soli candidati ai
posti di cui al comma 3;
b) una prova scritta;
c) la valutazione dei titoli;
d) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, per i soli
ufficiali in ferma prefissata in congedo;
e) l'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiale in
servizio permanente effettivo;
f) una prova orale;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) una prova facoltativa di informatica;
i) la visita medica di controllo, per il solo candidato al
posto di cui al comma 2.
8. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facoltà di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorità di
Governo, nonchè di esigenze attualmente non valutabili nè
prevedibili.