MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Aeronautica, di cui sei nel Corpo Sanitario Aeronautico e cinque nel Corpo del Genio Aeronautico (anno 2015). (15E04812)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 1
Gazzetta 81 del 20/10/2015
Scadenza Concorso: 19/11/2015

 

 

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, modificato con
decreto ministeriale 25 gennaio 2007, concernente, tra l'altro,
requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità
di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento
degli Ufficiali dei ruoli normali dell'Aeronautica Militare e
successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali
Generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza Armata e del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto Codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento Militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Vista la lettera n. M_D SMMD 0096929 del 6 agosto 2014 dello
Stato Maggiore della Difesa, concernente il piano dei reclutamenti
per l'anno 2015;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilità 2015);
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente dell'Aeronautica militare;
Vista la lettera n. SMA 123/P 12.02 M_D ARM001 0075793 del 12
agosto 2015, con la quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha
chiesto di indire per l'anno 2015 due concorsi, per titoli ed esami,
per la nomina di undici Ufficiali in servizio permanente nei ruoli
normali dell'Aeronautica, di cui sei del Corpo Sanitario Aeronautico
e cinque del Corpo del Genio Aeronautico;
Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli
articoli 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/2010,
rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti
speciali», 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
rubricato «Specificità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», 51, comma 8, ultimo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato
«Programmazione delle assunzioni e norme interpretative», e 3, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato
«Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli
altri, il possesso di specifici requisiti legati all'età,
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli 635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700);
Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli
articoli 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo n.
66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi
di cui trattasi, alla luce della necessità di non precludere la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla
specificità quale sopra descritta;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole
ipotesi in cui è ammesso lo scorrimento delle graduatorie di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento presso le Forze Armate sono quelle organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo n. 66/2010
con esclusione dell'applicabilità di ogni altra normativa vigente a
riguardo, in linea con la più recente giurisprudenza (Tar Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14,
punto 51; Cons. Stato, sez. IV, sentt. numeri 4330, 4331, 4332 del 15
settembre 2015);
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il Personale Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre
2014 -registrato presso la Corte dei Conti il 19 dicembre 2014 al
foglio n. 2512- concernente la sua nomina a Direttore Generale per il
Personale Militare;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali
dell'Aeronautica Militare:
a) concorso per la nomina di 6 (sei) Tenenti nel ruolo normale
del Corpo Sanitario Aeronautico;
b) concorso per la nomina di 5 (cinque) Tenenti nel ruolo
normale del Corpo del Genio Aeronautico cosi' ripartiti:
1) tre nella categoria fisica;
2) due nella categoria chimica.
I posti messi a concorso di cui al predetto numero 1), qualora
non ricoperti per assenza di concorrenti idonei, potranno essere
devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito dello
specifico concorso, agli altri concorrenti idonei per i posti di cui
al precedente punto 2) e viceversa.
2. In caso di mancata copertura dei posti in uno o più dei
concorsi di cui al precedente comma 1, per mancanza di concorrenti
idonei, la Direzione generale per il Personale Militare si riserva la
facoltà, in relazione alle esigenze della Forza Armata, di portare i
posti non ricoperti in aumento a uno o a più dell'altro concorso di
cui allo stesso comma 1, secondo la relativa graduatoria di merito.
3. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono
previste le seguenti riserve di posti a favore degli Ufficiali
ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito,
nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, ai sensi dell'art.
678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a);
b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b).
4. Inoltre, nel concorso di cui al precedente comma 1, lettera
a), ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, un posto è riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti)
del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività
previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili nè
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà
immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonchè
nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La predetta Direzione generale si riserva altresi' la
facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei siti internet
www.difesa.it/concorsi, www.aeronautica.difesa.it, definendone le
modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli
effetti, per tutti gli interessati.