MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato. (15E01286)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 25 del 31/03/2015
Scadenza Concorso: 30/04/2015
Bando Completo
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione
del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei
relativi ordinamenti;
Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001, che stabilisce che: «I
decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti
dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2013, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in
un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione (art. 1, comma 1);
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, con il
quale è stato integrato l'allegato B al predetto decreto con gli
argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto-grafica per
gli indirizzi di nuovo ordinamento;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Vista la legge del 24 marzo 2012, n. 27, recante: «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività.», di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma
6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti
scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali ed ai Sovrintendenti delle province di
Trento e Bolzano;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei», cosi' come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 che dispone, facendo salvo quanto
previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, la
possibilità per coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il
diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti
emanati in applicazione dell'art. 17, comma 95, legge 15 maggio 1997,
n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la
sezione A che per le sezioni B degli albi relativi alle professioni
di cui al titolo II;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Disciplina delle classi di laurea» (in Gazzetta Ufficiale S.O. n.
155 del 6 luglio 2007);
Considerato che la giurisprudenza di legittimità afferma che ai
fini dell'ammissione all'esame di abilitazione l'onere di
documentazione del titolo di studio è assolto anche con la
produzione di un titolo superiore che assorba integralmente quello
esplicitamente richiesto, posto che il diploma di laurea, conseguito
al termine di un corso quadriennale, rappresenta un quid pluris
rispetto alla laurea triennale avente analogo contenuto formativo;
Tenuto conto del decreto Interministeriale 5 maggio 2004 (pubbl.
nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004 n. 196, recante
«Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici»;
Visto l'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Vista la legge 26.2.1999, n. 42, pubbl. in Gazzetta Ufficiale n.
50 del 2 marzo 1999, recante «Disposizioni in materia di professioni
sanitarie», in particolare l'art. 4, il quale dispone che, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla
precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi
albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro
dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui al citato art. 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso
alla formazione post-base, nonchè, al comma 2, ad ulteriori titoli
conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente
all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili
professionali;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 che
istituisce la figura professionale del tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 che riferisce
l'equipollenza direttamente alla qualifica di «operatore di vigilanza
e ispezione», per il cui esercizio la normativa previgente, di cui
all'art. 81 del decreto ministeriale della Sanità 30 gennaio 1982,
prevedeva il possesso di una serie di diplomi di maturità tecnica,
tra i quali quello di perito industriale;
Considerata la giurisprudenza amministrativa che riconosce
equipollenti il diploma di perito industriale al diploma
universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi
di lavoro ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e
dell'accesso ai pubblici concorsi, a norma dell'art. 6, comma 3,
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'art. 4, comma 2,
della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
Considerato, in particolare, i piani di studio delle lauree
quadriennali (DL) in Fisica (Tabella XXI del regio decreto 30
settembre 1938 n. 1652 come modificata dal decreto ministeriale 23
febbraio 1994 in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1994),
Informatica (Tab. XXVI-bis del regio decreto 30 settembre 1938 n.
1652, come modificata dal decreto ministeriale 30 ottobre 1992 in
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1993), Scienze Geologiche
(Tabella XXVI del regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652 come
modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989
in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 1989) e Tecnico della
Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (D.M. 17 gennaio
1997, n. 58, l'art. 4, comma 1, legge 26 febbraio 1999, n. 42, ed il
decreto ministeriale 27 luglio 2000).
Ordina:
Art. 1
1. È indetta, per l'anno 2015, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito
Industriale e Perito Industriale laureato.