CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Interpello per la copertura dei posti vacanti di giudici presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali. (14E03037)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 53 del 08/07/2014
Scadenza Concorso: 07/08/2014
Bando Completo
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 231
e successive modificazioni, relativo al Regolamento recante la
disciplina del termine e delle modalità per le comunicazioni di
disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli
elenchi per la nomina a Presidente, Presidente di sezione, Vice
presidente di sezione e Giudice delle Commissioni tributarie
provinciali e regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 8 del citato d.lgs. n. 545 del 1992, come modificato
dall'art. 39, comma 2, lettera c) del decreto legge 6.7.2011, n. 98,
e succ. modd., che disciplina le cause di incompatibilità dei
giudici tributari;
Visto l'art. 9, comma 2-bis del citato d.lgs. 545/92, introdotto
dall'art. 39 del D.L. 98/2011, nel quale è previsto che «Per le
commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti
in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali
commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati
ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a
riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.»;
Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 - come modificata
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 - con la quale, fra l'altro, è
previsto:
all'art. 4, comma 39 che "Tutti i candidati risultati idonei
all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto
2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed
immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione
tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a
comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura
che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti «previo
espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40» e da
tale momento sono immessi nelle relative funzioni";
all'art. 4, comma 40, che "I trasferimenti dei componenti delle
commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di
interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello
nazionale nelle commissioni provinciali o regionali" e che "le
domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate
secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche secondo
la seguente tabella ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità
anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione
delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al
comma 39, proponibili sia per la copertura della sede presso la quale
sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi se non ancora
in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro
conseguito in sede di concorso.";
Vista la Risoluzione n. 4/2012 approvata dal Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria in data 17.7.2012, e la
successiva Risoluzione n. 6/2012 del 6.11.2012, con le quali sono
stati fissati i criteri per l'individuazione dell'anzianità di
servizio dei componenti delle Commissioni tributarie;
Vista la Risoluzione n. 3/2013 approvata dal Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria in data 12 marzo 2013, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15.4.2013, n. 88, concernente
il regolamento per gli interpelli ai fini del trasferimento di sede;
Rilevata la vacanza di posti di Giudice nelle Commissioni
tributarie regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia,
Toscana e Umbria;
Rilevata la vacanza di posti di Giudice nelle Commissioni
tributarie provinciali di Agrigento, Aosta, Arezzo, Asti, Avellino,
Bari, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta,
Caserta, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Enna, Firenze, Foggia,
Frosinone, Genova, Gorizia, Isernia, La Spezia, L'Aquila, Latina,
Lecce, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena,
Napoli, Nuoro, Oristano, Palermo, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza,
Pisa, Pordenone, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno,
Sassari, Savona, Siena, Taranto, Teramo, Trapani, Vercelli, Verona e
Viterbo;
Rilevata la vacanza di posti di Giudice nella Commissioni
tributarie di 1° e 2° Grado di Bolzano;
Ritenuta l'urgenza di coprire le suddette vacanze con procedura
di interpello riservata ai giudici nominati in soprannumero all'esito
dei concorsi indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 16.8.2011, n. 65, ed ai magistrati tributari che già ricoprono
le funzioni di Giudici ai fini del solo trasferimento di sede;
Delibera:
Art. 1
Con il presente bando è indetto un interpello riservato:
a) ai Giudici nominati in soprannumero all'esito dei concorsi
indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
16.8.2011, n. 65, per l'assegnazione di incarico nelle Commissioni
tributarie regionali e provinciali elencate ai punti b) e c);
b) ai Giudici in organico nelle Commissioni tributarie regionali
per l'assegnazione dell'incarico di giudice, per trasferimento di
sede, nelle seguenti Commissioni tributarie regionali:
Parte di provvedimento in formato grafico
c) ai Giudici in organico nelle Commissioni tributarie
provinciali per l'assegnazione dell'incarico di giudice, per
trasferimento di sede, nelle seguenti Commissioni tributarie
provinciali:
Parte di provvedimento in formato grafico
d) È approvato lo schema di domanda - dichiarazione sostitutiva
di atto notorio e di certificazione per la partecipazione
all'interpello di cui all'art. 1, suddiviso nei moduli 1, 2, 3 e 4.