CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. (25E00145)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 4 del 14/01/2025
Scadenza Concorso: 18/02/2025

 

 

Bando Completo

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo
art. 22;
Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 del CNF sui corsi
per l'iscrizione all'albo speciale ed in particolare l'art. 2 che
istituisce la Scuola superiore dell'Avvocatura per cassazionisti che
opera mediante un Consiglio di sezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive;
indice una procedura selettiva per l'ammissione al corso
propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2,
della legge n. 247, del 31 dicembre 2012.

Art. 1

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'albo che
abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e nei commi
successivi.
2. Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi:
a) l'iscrizione all'albo ordinario o all'elenco speciale degli
avvocati di enti pubblici da almeno otto anni;
b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni
disciplinari definitive interdittive;
c) non essere soggetto, al momento di presentazione della
domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall'albo ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i
criteri di cui al comma successivo;
e) di godere dei diritti civili e politici.
3. Ai fini dell'accesso al corso, sono criteri alternativi di
effettività nell'esercizio della professione ai sensi della lettera
d) del comma precedente, avere patrocinato con mandato nominativo,
negli ultimi quattro anni:
1) almeno dieci giudizi dinanzi a una Corte di appello civile;
oppure, in alternativa
2) almeno dieci giudizi dinanzi a una Corte di appello penale;
oppure, in alternativa
3) almeno dieci giudizi dinanzi alle giurisdizioni
amministrative o contabili di primo grado oppure tributarie di
secondo grado.
4. Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi
patrocinati di cui ai numeri precedenti sono considerati anche i
giudizi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea o presso la
Corte europea dei diritti dell'uomo.
5. Se non è raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in
uno dei numeri del comma 3, sono computati cumulativamente e
promiscuamente i giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi
contemplate e in quelle del comma 4. In tal caso, fermo restando il
patrocinio con mandato nominativo negli ultimi quattro anni, deve
essere rispettata una delle seguenti condizioni:
i. avere patrocinato dieci giudizi dei quali almeno cinque
dinanzi a una Corte di appello civile; oppure, in alternativa
ii. avere patrocinato dieci giudizi dei quali almeno cinque
dinanzi a una Corte di appello penale; oppure, in alternativa
iii. avere patrocinato dieci giudizi dei quali almeno cinque
dinanzi alle giurisdizioni amministrative o contabili di primo grado
oppure tributarie di secondo grado.
6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione.
7. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) è prodotta, al momento della
presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni; il CNF si
riserva la facoltà di procedere a idonei controlli circa la
veridicità del contenuto delle stesse; in caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli articoli
483, 485, e 486 del codice penale.
8. I candidati sono ammessi con riserva dell'accertamento dei
requisiti prescritti.
9. Il CNF può disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal corso per difetto dei requisiti prescritti
dal bando.