MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2024-2025. (24E07498)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 87 del 29/10/2024
Scadenza Concorso: 02/12/2024

 

 

Bando Completo

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e del merito e
il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente
soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 12 e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12),
51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta
formazione artistica musicale e coreutica, nonchè la determinazione
delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente
soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, e, da ultimo, dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 25
ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata
nominata Ministro dell'università e della ricerca e l'on. dott.
Carlo Nordio è stato nominato Ministro della giustizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e,
in particolare, il Capo III, sulle «Scuole di specializzazione»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari» e, in particolare, l'art. 4,
comma 1;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art.
17, comma 113 che cosi' recita «Il Governo è delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi, sentite le competenti commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso
alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del
concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al
concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle
facoltà di giurisprudenza» e comma 114 nella parte in cui cosi'
dispone «[...] Con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole
di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo
l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a
magistrati, notai ed avvocati»;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifica alla
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole
di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17,
commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127» e in
particolare, l'art. 16 rubricato «scuole di specializzazione per le
professioni legali»;
Visto, in particolare, l'art. 16, comma 5, del predetto decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 che dispone che «l'accesso alle
scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per per titoli
ed esame», e il comma 6 secondo il quale «le prove di esame hanno
contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole. La votazione finale è espressa in sessantesimi.
Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del
punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari,
valutato per un massimo di dieci punti»;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera d) secondo cui sono programmati a livello nazionale gli
accessi «alle scuole di specializzazione per le professioni legali,
disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'università, della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente
il regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione
delle scuole di specializzazione per le professioni legali, e, in
particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che «alle scuole
si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, con unico
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» e che prevede, altresi',
che «nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame,
i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie
disposizioni organizzative», nonchè, all'art. 9, «la sede ove, il
giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi, è
sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato,
nonchè le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a
tutte le sedi»;
Tenuto conto dei riscontri alla nota MUR 5 luglio 2024, prot. n.
12726, con i quali le Università di cui all'art. 2, comma 1, del
menzionato decreto n. 537/1999 hanno comunicato l'intendimento o meno
di attivare la scuola di specializzazione per le professioni legali
per l'anno accademico 2024/2025;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma
1, lettera b), n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero
complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole
di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico
2024/2025, da intendersi qui integralmente richiamato;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Ravvisata la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, del richiamato decreto 21 dicembre 1999, n. 537,
all'indizione del concorso nazionale, per titoli ed esame, per
l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali
per l'anno accademico 2024/2025;

Decreta:

Art. 1

Indizione del concorso

1. È indetto, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art. 4, comma 1, del
regolamento 21 dicembre 1999, n. 537, concorso pubblico, per titoli
ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le
professioni legali per l'anno accademico 2024/2025.
2. La prova d'esame, unica a livello nazionale, si svolge il
giorno 16 dicembre 2024. presso le università sedi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali indicate nell'allegato 1,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle scuole, determinato in 2.179 unità, è ripartito tra
le scuole di specializzazione secondo quanto indicato nel richiamato
allegato 1.