COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza per l'anno 2022. (22E17069)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 15
Gazzetta 102 del 27/12/2022
Scadenza Concorso: 26/01/2023
Bando Completo
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni, recante «Riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia
di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive
modificazioni recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle
Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti;
Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito
dalla legge 9 gennaio 1936, n. 75, recante «Modificazioni alle
disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali
della Regia guardia di finanza», e, in particolare l'art. 5, comma 1;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati, che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè
in materia di processo civile» e, in particolare l'art. 32
concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei
documenti in forma cartacea;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro» e, in particolare, l'art. 19;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1,
comma 961-sexies, che autorizza la Guardia di finanza all'assunzione
straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente, tra l'altro, di ufficiali del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3, della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia», e in particolare, l'art. 73,
comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020,
n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis,
introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.
126;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza», convertito con modificazioni
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e, in particolare, l'art. 10, comma
4, recante «proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 2 maggio 1986, e
successive modificazioni, concernente «Regolamento sulle uniformi
della Guardia di finanza - ed. 1986»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 maggio 2000,
n. 155, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
29 ottobre 2001, e successive modificazioni, concernente
l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti per
la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5
marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalità di
svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale,
aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli
ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione
delle graduatorie, nonchè le cause e le procedure di rinvio e di
espulsione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca del 25 novembre 2005, recante «Definizione della classe
del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca
del 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea
magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n.
233, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e
lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2020,
recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e
imprese (S.P.I.D.), nonchè dei tempi e delle modalità di adozione
del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del
comandante generale della Guardia di finanza e successive
modificazioni, concernente le modalità per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Vista la determinazione n. 152279, datata 1° giugno 2021, del
comandante generale della Guardia di finanza, registrata all'Ufficio
centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente
l'attribuzione di specifiche competenze alle varie autorità
gerarchiche del Corpo;
Visto il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del
comandante generale della Guardia di finanza, riguardante le
direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni;
Considerata l'opportunità che, alle prove concorsuali successive
a quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e
rigorosa selezione nonchè la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del
ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di
finanza. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialità:
a) quattro posti per amministrazione;
b) tre posti per telematica;
c) tre posti per infrastrutture;
d) un posto per motorizzazione - settore navale;
e) due posti per sanità;
f) due posti per psicologia.
2. È possibile concorrere per una sola specialità di cui al
comma 1.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali),
eventuale;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;
e) l'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in
servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
f) una prova orale;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera.
4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili la facoltà di
revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le
prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione
della graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, anche sulla base
del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorità
di governo.