MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti, di personale dirigenziale di seconda fascia, nel ruolo dei dirigenti, a tempo indeterminato. (22E10606)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 15
Gazzetta 67 del 23/08/2022
Scadenza Concorso: 01/10/2022

 

 

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale civile

Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonchè alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del
personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1,
comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo», in particolare l'art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili»;
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare l'art. 23, con il quale è stato istituito il Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art.
28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda
fascia;
Visto l'art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, inserito dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto
2021, n. 113, il quale prevede che «Nelle procedure concorsuali per
l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle
conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono le aree
di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità,
attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte
e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione
comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai
sensi del quale «a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto
di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti
pubblici obbligati»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in
particolare, l'art. 24 e l'art. 62 che sostituisce il comma 1
dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l'art. 4, comma 45;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalità di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a
svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche
professionalità;
Visto il decreto ministeriale del Ministro della difesa in data
16 gennaio 2013 e successive modificazioni, registrato alla Corte dei
conti in data 1° marzo 2013, registro 1, foglio 390, recante
«Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e
degli Uffici centrali del Ministero della difesa, adottato ai sensi
dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 24 settembre 2020,
registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020, foglio n. 3106,
di approvazione della Tabella concernente l'individuazione dei posti
di funzione dirigenziale civili della difesa, articolata in posizioni
organizzative e relative fasce retributive, che sostituisce
integralmente l'analoga Tabella annessa al decreto ministeriale 16
dicembre 2015, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i titoli valutabili
nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'art.
3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente le linee
guida sulle procedure concorsuali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che
rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente
della seconda fascia»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto l'art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, il
quale prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo
svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata (omissis)
di cui al comma 7 dell'art. 247 (omissis), possono essere applicati
dalle singole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 del
personale dirigente dell'Area funzioni centrali, sottoscritto il 9
marzo 2020;
Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n.
76, il quale prevede che, «1. Al fine di ridurre i tempi di
reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono,
anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della
legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di
svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo
comparativo: (omissis) b) l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019 - 2021»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e successive integrazioni e
modificazioni e, in particolare, l'art. 2259-quinquies, secondo il
quale «Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito
ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244,
nei concorsi banditi per l'accesso alla qualifica di dirigente di
seconda fascia del Ministero della difesa, nei limiti delle relative
facoltà assunzionali, il 50 per cento dei posti è riservato a
favore del personale civile appartenente all'area terza dello stesso
Ministero in possesso dei prescritti requisiti»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n.
113;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», convertito con modificazioni in legge 29 giugno
2022, n. 79;
Visto il piano triennale del fabbisogno di personale del
Ministero della difesa per gli anni 2018-2019-2020 del 10 agosto
2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
giugno 2019, recante autorizzazione ad avviare procedure di
reclutamento e ad assumere unità di personale, ai sensi dell'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la lettera prot. n. 69160 in data 24 settembre 2019 con cui
il Ministero della difesa ha avanzato la richiesta di rimodulazione
volta ad aggiungere alle assunzioni già autorizzate dal suddetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri quindici unità di
dirigente di seconda fascia;
Vista la lettera prot. n. 69575 in data 6 novembre 2019 con la
quale il Dipartimento della funzione pubblica ha accolto la suddetta
richiesta di rimodulazione;
Vista la lettera prot. n. 89213 in data 9 dicembre 2019 con cui
il Ministero della difesa ha chiesto di ottenere l'autorizzazione, in
deroga al concorso unico, attesa la particolare e specifica
professionalità richiesta, a bandire direttamente un concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia
di detto Dicastero, ovvero ad indire la citata procedura concorsuale
avvalendosi del Formez PA;
Vista la lettera prot. n. 4224 in data 27 gennaio 2020 con la
quale il Dipartimento della funzione pubblica ha accolto la suddetta
richiesta di questo Ministero di poter svolgere, ai sensi dell'art.
4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, un
concorso pubblico per il reclutamento di quindici dirigenti di
seconda fascia in deroga al concorso unico di cui al comma
3-quinquies della medesima disposizione;
Ritenuto di dover bandire una procedura concorsuale volta
all'assunzione a tempo indeterminato di quindici unità dirigenziali
di livello non generale, necessarie per assicurare il ricambio
generazionale della dirigenza di seconda fascia;

Decreta:

Art. 1

Posti messi a concorso

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive quindici unità, a tempo indeterminato,
di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei
dirigenti del Ministero della difesa, da destinare ai propri uffici
sul territorio nazionale, come di seguito specificato:
profilo A: tredici unità di dirigente amministrativo - codice
concorso MD/DA;
profilo B: due unità di dirigente tecnico - codice concorso
MD/DT.
Ai sensi dell'art. 2259-quinquies del decreto legislativo n. 66
del 2010, il 50 per cento dei posti messi a concorso per ciascun
profilo (pari rispettivamente a sei e una unità) è riservato al
personale civile appartenente all'area terza del Ministero della
difesa che abbia superato tutte le prove d'esame previste dal
presente bando e sia in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 2, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Al riguardo i
candidati inseriranno apposita dichiarazione nella domanda di
partecipazione al concorso.
La riserva di legge e i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale
di merito di cui al successivo art. 11.
I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.