COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di millecentosettantacinque allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2022/2023. (22E01820)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 1175
Gazzetta 14 del 18/02/2022
Scadenza Concorso: 20/03/2022

 

 

Bando Completo

IL COMANDANTE GENERALE
della Guardia di finanza

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 36, comma
23, in base al quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 35 del
richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i marescialli
della Guardia di finanza sono tratti, per l'anno 2022, nella misura
del 60% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso un
concorso pubblico, per titoli ed esami;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale il personale militare e delle
Forze di polizia rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive
modificazioni, recante «Approvazione del testo del codice civile», e,
in particolare, gli articoli 316, 317 e 320;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante
«Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di
finanza nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè
in materia di processo civile», e, in particolare, l'art. 32
concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei
documenti in forma cartacea;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1,
comma 69;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia», e, in particolare, l'art. 73,
comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020,
n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis,
introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021,
convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni, recante «Norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia
di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza,
ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonchè dei tempi e delle modalità di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del
Comandante generale della Guardia di finanza e successive
modificazioni, concernente le modalità per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo
della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Vista la determinazione n. 152279, datata 1° giugno 2021, del
Comandante generale della Guardia di finanza, registrata all'Ufficio
centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente
l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo;
Visto il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del
Comandante generale della Guardia di finanza, riguardante le
direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dei candidati appartenenti
a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del
citato decreto legislativo n. 66/2010;
Considerata l'opportunità di prevedere che alle prove
concorsuali successive a quella scritta di preselezione venga ammesso
comunque un numero di concorrenti idonei sufficiente a garantire
un'adeguata e rigorosa selezione nonchè la copertura dei posti messi
a concorso;
Rilevato che per il corrente anno sono disponibili
millecentotrenta posti da turnover cui si aggiungono quarantacinque
unità straordinarie autorizzate dal richiamato art. 1, comma 69,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Determina:

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto, per l'anno accademico 2022/2023, un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di
millecentosettantacinque allievi marescialli al 94° corso presso la
Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
a) millecentotrentatrè sono destinati al contingente ordinario
di cui:
1) quattordici sono riservati ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore;
2) otto sono riservati al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio;
b) quarantadue sono destinati al contingente di mare di cui:
1) sette per la specializzazione «nocchiere abilitato al
comando» (NAC);
2) trentacinque per la specializzazione «tecnico di macchine»
(TDM).
3. Dei trentacinque posti disponibili per il contingente di mare
- specializzazione «tecnico di macchine», otto sono riservati ai
militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole,
il corso per «motorista navale» presso la Scuola nautica della
Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorità di cui
all'art. 2, comma 5, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere
ammessi, a domanda, al relativo corso di cui al comma 1 con esonero
dalle prove concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono
assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la
specializzazione di «motorista navale» con maggior punteggio di
merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di
punteggio, a quelli di grado più elevato. A parità di grado, è
prevalente l'anzianità di servizio e, a parità della stessa, la
maggiore età.
4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione.
5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3
non è ammessa per più di due volte.
6. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.
7. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta di preselezione, consistente in questionario a
risposta multipla di cultura generale;
b) prova scritta di cultura generale;
c) prova di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
e) accertamento dell'idoneità attitudinale;
f) prova orale;
g) prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera;
h) valutazione dei titoli.
8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili anche connesse
all'eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da
«COVID-19», la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere,
rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla
data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei
vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente
autorizzate dall'Autorità di Governo.