CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. (21E14346)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 101 del 21/12/2021
Scadenza Concorso: 00/00/0000
Bando Completo
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo
art. 22;
Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 (1) del CNF sui
corsi per l'iscrizione all'albo speciale ed in particolare l'articolo
2 che istituisce la Scuola superiore dell'avvocatura per
cassazionisti che opera mediante un consiglio di sezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive;
indice una procedura selettiva per l'ammissione al corso
propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2,
della legge n. 247, del 31 dicembre 2012.
Art. 1
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'albo che
abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e precisati dal
successivo comma 2.
Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi:
a) l'iscrizione all'albo ordinario o all'elenco speciale degli
avvocati di enti pubblici da almeno otto anni;
b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni
disciplinari definitive interdittive;
c) non essere soggetto, al momento di presentazione della
domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall'albo ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i
criteri di cui al comma successivo.
e) di godere dei diritti civili e politici.
Ai fini dell'accesso al corso, sono criteri di effettività
nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del comma
precedente:
1) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi
quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi a una Corte di appello
civile; oppure
2) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi
quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi a una Corte di appello
penale; oppure
3) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi
quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni
amministrative, tributarie regionali e contabili.
Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi
patrocinati di cui ai numeri precedenti sono considerati anche i
giudizi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea o presso la
Corte europea dei diritti dell'uomo.
In ogni caso, qualora non sia raggiunto il numero minimo di
giudizi patrocinati in uno dei numeri precedenti saranno computati
cumulativamente giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi
contemplate, a condizione che sia raggiunta la soglia di
almeno cinque giudizi sub 1), 10 giudizi sub 2), 10 giudizi sub 3).
In tal caso i giudizi patrocinati sub 1) dei quali il candidato
intenda avvalersi per il raggiungimento del requisito minimo avranno
valore doppio rispetto a quelli sub 2) e 3).
I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) deve essere prodotta, al momento
della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni; il
CNF si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli circa la
veridicità del contenuto delle stesse; in caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli
articoli 483, 485, e 486 del codice penale.
I candidati sono ammessi con riserva dell'accertamento dei
requisiti prescritti.
Il CNF può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dal corso per difetto dei requisiti prescritti dal
bando.
(1) Cosi' come modificato con delibere del CNF del 14 giugno 2019, 13
dicembre 2019, 22 gennaio 2021 e 17 settembre 2021.