MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare. Anno 2022. (21E13369)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 17
Gazzetta 94 del 26/11/2021
Scadenza Concorso: 26/12/2021
Bando Completo
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla «Protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390-
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della Sanità militare, recante «Modalità tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'Ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei
ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012,
n. 244»;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021 - 2023 (Legge di bilancio 2021);
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17 maggio 2021
dello Stato maggiore della difesa concernente il piano dei
reclutamenti per l'anno 2022;
Vista la lettera n. M_D MSTAT0064620 del 30 luglio 2021, con la
quale lo Stato maggiore della Marina militare ha chiesto di indire
per l'anno 2022 quattro concorsi, per titoli ed esami, per la nomina
di complessivi diciassette ufficiali in servizio permanente nei ruoli
normali della Marina militare, di cui sei nel Corpo del genio della
Marina - uno specialità genio navale sommergibilista, tre
specialità armi navali e due specialità infrastrutture -, tre nel
Corpo sanitario militare marittimo, tre nel Corpo di commissariato
militare marittimo e cinque nel Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16
luglio 2021, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore Nicola
Carlone a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina a Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della
Marina militare:
a) concorso per la nomina di sei sottotenenti di vascello del
Corpo del genio della Marina, cosi' suddivisi:
1) uno per la specialità genio navale sommergibilista;
2) tre per la specialità armi navali (di cui uno
sommergibilista);
3) due per la specialità infrastrutturali;
b) concorso per la nomina di tre ufficiali del Corpo sanitario
militare marittimo - medici, cosi' suddivisi:
1) due tenenti di vascello, specialisti in malattie
dell'apparato respiratorio, chirurgia generale, chirurgia toracica,
chirurgia vascolare, dermatologia e venereologia, ginecologia e
ostetricia, igiene e medicina preventiva, medicina interna, medicina
del lavoro, neurologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria,
psichiatria, radiodiagnostica, traumatologia e ortopedia, urologia,
chirurgia maxillo-facciale, medicina d'emergenza-urgenza, anestesia
rianimazione terapia intensiva e del dolore, malattie apparato
cardiovascolare, medicina legale e delle assicurazioni, medicina
dello sport e dell'esercizio fisico;
2) un sottotenente di vascello, medico generico;
c) concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello del
Corpo di commissariato militare marittimo;
d) concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello
del Corpo delle Capitanerie di Porto, cosi' suddivisi:
1) due per laureati in giurisprudenza;
2) tre per laureati nelle seguenti classi di laurea:
ingegneria informatica, ingegneria elettronica, informatica,
sicurezza informatica, ingegneria delle telecomunicazioni.
2. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono
previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali
ausiliari che abbiano prestato per almeno diciotto mesi servizio
senza demerito nell'Esercito, nella Marina militare e
nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'art. 678, comma 4 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a),
numero 2) e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a),
numero 3);
b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b),
numero 1) e un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b),
numero 2);
c) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera c);
d) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera d),
numero 1) e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera d),
numero 2).
Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, ai sensi
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un posto
è riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in
linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) per mancanza di
concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare
si riserva la facoltà, in relazione alle esigenze della Forza
armata, di portare i posti non ricoperti in aumento a uno o agli
altri due rimanenti concorsi secondo la relativa graduatoria di
merito. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), per mancanza
di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale
militare si riserva la facoltà, in relazione alle esigenze della
Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento all'altro
concorso secondo la relativa graduatoria di merito. Qualora il posto
non ricoperto sia un posto riservato, esso sarà a sua volta
destinato prioritariamente ai concorrenti riservatari, semprechè
nella graduatoria del concorso oggetto della devoluzione vi siano
concorrenti riservatari idonei e sia rispettato il limite dell'80%
previsto dal già citato art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà,
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne darà immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Direzione generale si riserva altresi' la
facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa definendone le modalità e avrà
valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.