MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2021-2022. (21E10597)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Gazzetta 76 del 24/09/2021
Scadenza Concorso: 11/10/2021

 

 

Bando Completo

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA


di concerto con


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2,
comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti
l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR),
al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e
tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica,
nonchè la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del
Ministero, con conseguente soppressione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e,
in particolare, il Capo III;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e
successive modificazioni, recante modifiche alla disciplina del
concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17,
commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del predetto decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che «l'accesso alle
scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed
esame», e il comma 6 secondo il quale «le prove di esame hanno
contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole. La votazione finale è espressa in sessantesimi.
Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del
punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari,
valutato per un massimo di dieci punti»;
Visto il decreto del Ministro dell'università, della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni,
concernente il Regolamento recante norme per l'istituzione e
l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni
legali, e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che
«alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame,
indetto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della
giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che
prevede, altresi', che nel bando siano indicate le sedi e la data
della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le
necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle
prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato
l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonchè le
modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi»;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lett. d);
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 relativo al
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al
Regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante
«Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonchè in
materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n.
150» e, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 11
dicembre 2001, n. 475, recante il regolamento sulla valutazione del
diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi
dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 10, comma 3, e 11,
comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense e, in
particolare, l'art. 41, comma 9, in forza del quale «il diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni
legali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del
compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato
per il periodo di un anno»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che
stabilisce, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e dell'art. 2, comma 1, lett. b, n. 1),
della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero complessivo dei
laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di
specializzazione nell'anno accademico 2021/2022;
Vista la nota del Ministero della giustizia prot. 146166/2021 con
cui, a seguito della emanazione del decreto-legge n. 31/2021, sono
stati rappresentati significativi rallentamenti in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica, con impossibilità di comunicare il
dato di cui al numero degli abilitati alla professione forense per
l'anno 2020;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 3 maggio 2012;
Ritenuto pertanto, di confermare la distribuzione dei posti
disponibili, pari a tremilaseicento unità, tra le varie sedi, con
riferimento al precedente anno accademico 2020/2021, anche a seguito
delle comunicazioni pervenute dagli atenei;
Ravvisata la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 4 del
decreto 21 dicembre 1999, n. 537, all'indizione del concorso
nazionale per titoli ed esame per l'accesso alle scuole di
specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico
2021/2022;

Decreta:


Art. 1


Indizione del concorso


1. Per l'anno accademico 2021/2022 è indetto un concorso
pubblico per titoli ed esame per l'ammissione alle scuole di
specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell'art. 16,
comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art.
4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. La prova d'esame si svolge il giorno venerdi' 12 novembre 2021
su tutto il territorio nazionale, presso le università sedi delle
scuole di specializzazione per le professioni legali indicate
nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle scuole, determinato in tremilaseicento unità alla
luce di quanto sopra, è ripartito tra le scuole di specializzazione
secondo quanto indicato nell'allegato 1 al presente bando.