MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquattro posti di personale non dirigenziale per vari profili professionali, area funzionale III, a tempo indeterminato, dei ruoli del personale. (21E08454)

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 304
Gazzetta 59 del 27/07/2021
Scadenza Concorso: 27/08/2021

 

 

Bando Completo

IL CAPO DIPARTIMENTO
per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, contenente
le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, l'art. 24 e l'art. 62, che sostituisce l'art. 52 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare
l'art. 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure
concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso
di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e
attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche
dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le
predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di
strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e
professionalità specializzate in materia di reclutamento e di
selezione delle risorse umane;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva n.
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n.
2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone,
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione
della direttiva n. 2000/78/CE per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente
l'attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio
delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» ed il relativo regolamento di
esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333;
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata legge
n. 104 del 1992;
Atteso che dal prospetto informativo del Ministero
dell'istruzione riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della
situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di
personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie
protette - le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte, ferma restando la
verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale»;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ed in
particolare l'art. 42;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati
personali ed i relativi decreti legislativi di attuazione 18 maggio
2018, n. 51 e 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il D.D.G. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale è stato
emanato il «Regolamento in materia di rimborso dei costi di
riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e
documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso
nell'ambito dei procedimenti di competenza del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art.
25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica
istruzione»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare
l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni;
Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le
modalità di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 2;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, concernente il «Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonchè
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 39;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
riguardante il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28
novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree
specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante la
determinazione delle classi di laurea magistrale;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante
l'equiparazione tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree
specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e,
in particolare, l'art. 1, commi 102 e ss.;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 10 aprile 2019, n. 331, adottato in attuazione del
comma 107 dell'art. 1 della citata legge n. 228/2012;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350, avente ad
oggetto «valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli
universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia di
autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del
3 novembre 1999»;
Vista la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze
ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare,
l'art. 8, comma 1;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della
funzione pubblica, recante le «linee guida di indirizzo
amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in
materia, in attuazione dell'art. 35, comma 5.2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di
contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito, con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1,
numeri 11) e 12) che, a seguito della modifica apportata dall'art. 1,
comma 2, lettera a) del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
istituisce il Ministero dell'istruzione ed il Ministero
dell'università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 167, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'istruzione»;
Visto l'art. 3, comma 3-bis, del succitato decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, in base al quale le dotazioni organiche del
Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della
ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra
l'altro, di dodici posti della III area funzionale. La predetta
dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il
Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla
tabella A, allegata al suddetto decreto;
Visto l'art. 3, comma 3-ter, del succitato decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, ai sensi del quale «Il Ministero dell'istruzione
e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a
bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro
il 31 dicembre 2021, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse,
relative al comparto funzioni centrali e alla relativa area
dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal
fine, le predette facoltà assunzionali si intendono riferite
rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero
dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative
dotazioni organiche di cui al comma 3-bis»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante
«Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76;
Visto il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica
e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021;
Visto l'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, ai
sensi del quale «Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di
accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure
concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo
svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001»;
Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca per
il triennio 2020-2022, adottato con decreto del Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca n.
100 del 14 agosto 2020;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale non dirigente delle
amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto funzioni centrali»;
Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale
integrativo del personale non dirigente del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca - quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 - contratto n. 1,
concernente il sistema professionale del personale delle aree
funzionali;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e, in particolare, l'art. 249, rubricato «Semplificazione e
svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni»;
Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea triennale (L) il titolo accademico, di durata triennale,
conseguito ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata
normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004; per
laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della
durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2
marzo 2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno
2021, con cui lo scrivente è stato nominato Capo del Dipartimento
per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero
dell'istruzione;
Considerato che è vacante il posto di direttore generale della
Direzione per le risorse umane e finanziarie;
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che attribuisce al Capo del Dipartimento compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di
assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di complessive trecentoquattro unità di personale non
dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area
funzionale III, posizione economica F1, nei profili professionali
sottoindicati, dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione,
secondo la seguente ripartizione:
duecentocinquantacinque unità da inquadrare nell'area
funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario
amministrativo - giuridico - contabile (codice concorso 01);
sette unità da inquadrare nell'area funzionale III, posizione
economica F1, profilo di funzionario socio - organizzativo -
gestionale (codice concorso 02);
sette unità da inquadrare nell'area funzionale III, posizione
economica F1, profilo di funzionario per la comunicazione e per
l'informazione (codice concorso 03);
trentacinque unità da inquadrare nell'area funzionale III,
posizione economica F1, profilo di funzionario informatico -
statistico (codice concorso 04).
2. Il numero dei posti di cui al comma 1 può essere
incrementato, in ordine a ciascun profilo ed a ciascuna sede, nei
limiti delle unità indicate al successivo comma 5, a valere sulle
risorse finanziarie disponibili.
3. Il cinque per cento dei posti a concorso è riservato al
personale di ruolo del Ministero dell'istruzione in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 3.
4. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.
5. I complessivi trecentoquattro posti, elevabili fino a
seicentoquarantotto, sono cosi' ripartiti:
codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile


Parte di provvedimento in formato grafico


codice 02 - funzionario socio - organizzativo - gestionale


Parte di provvedimento in formato grafico


codice 03 - funzionario per la comunicazione e per
l'informazione


Parte di provvedimento in formato grafico


codice 04 - funzionario informatico - statistico


Parte di provvedimento in formato grafico