MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Rideterminazione delle modalità di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi diciotto posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale. (21E04039)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 18
Gazzetta 29 del 13/04/2021
Scadenza Concorso: 00/00/0000
Bando Completo
IL DIRETTORE GENERALE
del personale delle risorse e per l'attuazione
dei provvedimeni del giudice minorile
Visto il P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 74 del 22 settembre 2020, con il quale è stato indetto il
concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale
penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo
indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello
dirigenziale non generale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
marzo 2021, recante ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19»;
Visto, in particolare, l'art. 24 comma 2 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che ha previsto
che per le procedure concorsuali del personale dell'Esecuzione
penale, minorile ed esterna, si applicano le disposizioni previste
dall'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Considerato che l'art. 259 decreto-legge 34/2020, al fine di
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19 e
per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, prevede la
possibilità per le pubbliche amministrazioni di rideterminare le
modalità di svolgimento delle procedure concorsuali «con
provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in
deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti»;
Visto l'art. 10 comma 10 decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44
recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e
di concorsi pubblici» che, nel modificare l'art. 259 del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, estende la disciplina derogatoria
ivi prevista anche alle procedure concorsuali indette o da indirsi
per l'accesso ai ruoli ed alle qualifiche del personale
dell'Esecuzione penale, minorile ed esterna;
Ritenuta la necessità di procedere alla rideterminazione degli
articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova scritta e
modalità di svolgimento) e 12 (Formazione della graduatoria e nomina
dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 74 del 22 settembre 2020, con il quale è stato indetto il
concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale
penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo
indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello
dirigenziale non generale, in conformità alle disposizioni contenute
all'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Decreta:
Gli articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova
scritta e modalità di svolgimento) e 12(Formazione della graduatoria
e nomina dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 74 del 22 settembre 2020, con il quale è
stato indetto il concorso pubblico per esami per l'accesso alla
carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti di
dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale
esterna di livello dirigenziale non generale, sono rideterminati come
segue:
«Art. 9 (Prove di esame). - 1. Il concorso di accesso al ruolo
dei dirigenti di esecuzione penale esterna della carriera
dirigenziale penitenziaria consisterà in una prova di preselezione,
due prove scritte e una prova orale.
La prova di preselezione consisterà in una serie di domande a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
a) diritto dell'esecuzione penale con particolare riferimento
al libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e
diritto penitenziario, con particolare riferimento all'osservazione e
trattamento dei condannati ed alle misure e sanzioni penali di
comunità per adulti;
b) diritto amministrativo e contabilità di stato;
c) elementi di diritto costituzionale e pubblico;
d) elementi di diritto penale;
e) metodologia del servizio sociale con particolare riferimento
al lavoro di rete e al lavoro di gruppo;
f) sociologia dell'organizzazione, con particolare riferimento
alla gestione dei gruppi di lavoro;
g) sociologia della marginalità e della devianza e
criminologia;
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta
multipla l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
La predisposizione dei quesiti può essere affidata a qualificati
istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice provvederà
alla validazione dei quesiti.
3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati
classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 300, nonchè i
candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato
classificato all'ultimo posto utile.
4. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non
concorrerà ai fini della determinazione della votazione complessiva
finale.
5. Le due prove scritte consisteranno nello svolgimento di due
elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:
a) diritto dell'esecuzione penale, diritto penitenziario,
disciplina di cui agli articoli da 3 a 8 della legge n. 67/2014,
decreto del Presidente della Repubblica 309/90, art. 54, comma 6 del
decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, articoli 186, comma 9-bis
e 187, comma 8-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con
particolare riferimento all'osservazione e trattamento dei condannati
ed all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione e alle
misure penali di comunità per adulti;
b) metodologia del servizio sociale, sociologia della devianza
e criminologia, con riferimento allo studio delle condotte devianti
ed antigiuridiche delle persone in esecuzione penale ed al
trattamento delle stesse ai fini della prevenzione della recidiva e
del reinserimento sociale.
Dette prove, la cui durata è stabilita in otto ore, dovranno
essere svolte nell'ordine precedentemente indicato. La valutazione
minima per il superamento di ciascuna delle prove scritte è di
21/30.
6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare esclusivamente i
candidati che abbiano conseguito nelle predette prove scritte la
valutazione minima di 21/30.
7. La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove
scritte ed inoltre:
a) diritto dell'esecuzione penale con particolare riferimento
al libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e
diritto penitenziario, con particolare riferimento all'osservazione e
trattamento dei condannati ed alle misure e sanzioni penali di
comunità per adulti;
b) diritto amministrativo e contabilità di stato;
c) elementi di diritto costituzionale e pubblico;
d) elementi di diritto penale;
e) metodologia del servizio sociale con particolare riferimento
al lavoro di rete e al lavoro di gruppo;
f) sociologia dell'organizzazione, con particolare riferimento
alla gestione dei gruppi di lavoro;
g) sociologia della marginalità e della devianza e
criminologia.
h) diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia
sindacale e alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e del
diritto sindacale;
i) elementi di procedura penale.
8. La prova orale prevede altresi' l'accertamento della
conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini
all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Nell'ambito
della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella
domanda di partecipazione, possono sostenere anche una prova
facoltativa di lingua straniera, tra le lingue diverse dall'inglese
indicate alla lettera j) dell'art. 5 del bando di concorso. Alla
prova facoltativa di lingua straniera è attribuito il punteggio
massimo di 1,00.
9. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di
eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato tra quelle
previste alla lettera j) dell'art. 5 del bando, consiste in una
traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo e in una
conversazione. La prova orale di informatica sarà diretta ad
accertare il possesso, da parte dei candidati, di un livello di
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse in linea con gli standard europei, da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.
10. La prova orale si intende superata se il candidato consegue
una votazione di almeno 21/30».
«Art. 10 (Diario della prova di preselezione e modalità di
svolgimento). - 1. La prova di preselezione si svolgerà nel luogo e
nelle date che saranno stabilite con successivo provvedimento che
sarà pubblicato nella scheda di sintesi del concorso presente sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia - www.giustizia.it
- Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.
2. Durante la prova di preselezione è fatto divieto ai candidati
di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi
in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della Commissione esaminatrice.
Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare
nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di
qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro
e con l'esterno.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.
3. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l'esclusione,
a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità, della copia della domanda e della ricevuta di
invio rilasciata dal sistema informatico, per sostenere la prova di
preselezione.
L'assenza dalla prova di preselezione, qualunque ne sia la causa,
comporterà l'esclusione dal concorso.
L'esito della prova di preselezione sarà pubblicato sul sito
ufficiale del Ministero della giustizia - www.giustizia.it
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di
legge.
4. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da invalidità uguale o superiore all'80% sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi
direttamente alle prove scritte».
«Art. 12 (Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori).
- 1. Al termine delle prove orali la Commissione esaminatrice
formerà la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media
dei voti riportati nelle due prove scritte con quello riportato nella
prova orale. Il direttore generale del personale, delle risorse e per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile approva la
graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo
conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2 e delle
riserve di legge, nonchè dei titoli di preferenza e precedenza, a
parità di merito e a parità di merito e titoli, previsti dalle
vigenti disposizioni.
2. La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale del
Ministero della giustizia, nella scheda di sintesi dedicata al
concorso. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri
penitenziari di esecuzione penale esterna e ammessi a frequentare un
corso di formazione iniziale, che si svolgerà presso la Scuola
superiore dell'esecuzione penale, della durata di diciotto mesi,
articolato in periodi di formazione teorico-pratica alternati a
tirocinio operativo, le cui modalità saranno stabilite con
successivo decreto del Ministro della giustizia.
4. Al termine del periodo di formazione il consigliere
penitenziario che riporterà l'idoneità agli esami di fine corso è
nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione,
ad un ufficio di esecuzione penale esterna, in relazione alla scelta
manifestata da ciascuno, secondo l'ordine di ruolo.
5. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima
assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che
il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in sovrannumero,
quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio
dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di
rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed
eccezionali situazioni personali.
6. In caso di mancato superamento del corso di formazione
iniziale il rapporto di lavoro è risolto di diritto e il relativo
provvedimento è adottato dal direttore generale del personale, delle
risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
7. Il personale dei ruoli dell'Amministrazione che non supera il
corso di formazione, con provvedimento del direttore generale del
personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del
giudice minorile, è restituito al ruolo e sede di provenienza senza
detrazioni d'anzianità».
Il presente provvedimento sarà efficace, ai sensi dell'art. 259,
comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa pubblicazione
di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale
del Ministero della giustizia.
Roma, 8 aprile 2021
Il direttore generale: Cacciapuoti